CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai

Art. 45

INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

In vigore dal 27 ott 1960
In caso di morte dell'operaio l'indennità di licenziamento e quella sostitutiva del preavviso, devono essere corrisposte al coniuge, ai figli o, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado o in difetto ai testamentari. In mancanza delle persone indicate al primo comma, le indennità predette sono attribuite, secondo le norme della successione legittima, ai sensi dell'art. 2122 C. C. In riferimento alla preesistente situazione contrattuale della categoria, resta fermo che verranno liquidate agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la gratifica natalizia o le frazioni di essa, ed ogni altra competenza che sarebbe spettata all'operaio defunto in caso di normale licenziamento.
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