CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai

Art. 46

RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO

In vigore dal 27 ott 1960
Entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l'azienda dovrà consegnare all'operaio, che ne rilascerà ricevuta, i documenti di lavoro regolarmente aggiornati. Nel caso in cui l'Azienda non fosse momentaneamente in grado di consegnare i documenti, dovrà rilasciare all'operaio una dichiarazione scritta che serva allo stesso di giustificazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1081#art-cdn-46

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo