Art. 46 · RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai

Art. 46

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RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO

In vigore dal 27 ott 1960
Entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l'azienda dovrà consegnare all'operaio, che ne rilascerà ricevuta, i documenti di lavoro regolarmente aggiornati. Nel caso in cui l'Azienda non fosse momentaneamente in grado di consegnare i documenti, dovrà rilasciare all'operaio una dichiarazione scritta che serva allo stesso di giustificazione.
Storico versioni

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