CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai
Art. 49
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
In vigore dal 27 ott 1960
Agli operai che sono membri di Organi direttivi confederali, della Federazione Nazionale di categoria e dei Sindacati provinciali e comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale.
Le qualifiche sopramenzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle organizzazioni predette, tramite le Associazioni Territoriali degli Industriali, all'azienda da cui l'operaio dipende.
Storico versioni
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