CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai

Art. 52

RECLAMI E CONTROVERSIE

In vigore dal 27 ott 1960
Ferme restando le possibilità d'intervento delle Commissioni Interne, previste dal relativo accordo interconfederale, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o fra i rispettivi rappresentanti. In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia sarà sottoposta all'esame delle competenti Associazioni sindacali territoriali, per il tentativo di conciliazione. A seconda della natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.
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