CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai

Art. 41

PREAVVISO

In vigore dal 27 ott 1960
Il licenziamento dell'operaio non in prova, attuato non ai sensi dell', o le dimissioni dell'operaio stesso, possono aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di: - sei giorni (48 ore) fino al quinto anno compiuto di anzianità di servizio; - nove giorni (72 ore) oltre il quinto e fino al decimo anno compiuto di anzianità di servizio; - dodici giorni (96 ore) oltre il decimo anno compiuto di anzianità di servizio. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie. Per i permessi che venissero richiesti dall'operaio in preavviso, per la ricerca di nuova occupazione, interverranno accordi fra l'operaio e l'azienda in base ai criteri normalmente seguiti nell'azienda stessa. Il periodo di preavviso retribuito spetta in ogni caso all'operaio che all'atto del licenziamento, si trovi sospeso dal lavoro.
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