CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai
Art. 39
39 / 130PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In vigore dal 27 ott 1960
Le infrazioni del presente contratto, al regolamento interno ed alle altre norme potranno essere punite:
1) con una multa fino ad un massimo di 3 ore di retribuzione;
2) con la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni;
3) con il licenziamento.
Le multe saranno versate alle istituzioni, anche aziendali, di previdenza o assistenza a favore dei lavoratori.
Le multe potranno essere inflitte all'operaio che:
a) non si presenti al lavoro o che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificati motivi
b) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi lievi danni per disattenzione al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione;
e) sia trovato addormentato;
f) introduca bevande alcooliche senza regolare permesso;
g) introduca persone estranee allo stabilimento senza regolare permesso;
h) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
i) fumi nei reparti o nei locali nei quali l'azienda ravvisi, per ragioni di sicurezza o di disciplina, l'opportunità di stabilire il divieto di fumare;
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed ai regolamenti interni o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
Nei casi di maggiore gravità o di recidività, la Direzione ha facoltà di infliggere la sospensione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1081#art-cdn-39