Art. 39 · PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai

Art. 39

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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In vigore dal 27 ott 1960
Le infrazioni del presente contratto, al regolamento interno ed alle altre norme potranno essere punite: 1) con una multa fino ad un massimo di 3 ore di retribuzione; 2) con la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni; 3) con il licenziamento. Le multe saranno versate alle istituzioni, anche aziendali, di previdenza o assistenza a favore dei lavoratori. Le multe potranno essere inflitte all'operaio che: a) non si presenti al lavoro o che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificati motivi b) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione; c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza; d) arrechi lievi danni per disattenzione al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione; e) sia trovato addormentato; f) introduca bevande alcooliche senza regolare permesso; g) introduca persone estranee allo stabilimento senza regolare permesso; h) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza; i) fumi nei reparti o nei locali nei quali l'azienda ravvisi, per ragioni di sicurezza o di disciplina, l'opportunità di stabilire il divieto di fumare; l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed ai regolamenti interni o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dello stabilimento. Nei casi di maggiore gravità o di recidività, la Direzione ha facoltà di infliggere la sospensione.
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