CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai

Art. 35

CONTEGGIO PAGA

In vigore dal 27 ott 1960
La paga sarà effettuata settimanalmente o quindicinalmente o per altri periodi, secondo le consuetudini locali, mediante l'apposita busta o altro stampato su cui saranno specificati oltre la ragione sociale della azienda i singoli elementi di competenza della retribuzione e le ritenute che la gravano. In tale documento dovranno inoltre essere indicati: il nome dell'operaio, la categoria di appartenenza e il periodo di paga a cui la retribuzione si riferisce. Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza fra la somma pagata e quella indicata sulla busta paga, nonché sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all'atto del pagamento; gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dall'operaio entro 5 giorni, affinché l'Ufficio mano d'opera possa provvedere immediatamente alla regolarizzazione della differenza all'operaio interessato. Trascorso il periodo di 5 giorni, le differenze segnalate in ritardo saranno comprese nel periodo di paga successivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1081#art-cdn-35

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo