CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai
Art. 35
CONTEGGIO PAGA
In vigore dal 27 ott 1960
La paga sarà effettuata settimanalmente o quindicinalmente o per altri periodi, secondo le consuetudini locali, mediante l'apposita busta o altro stampato su cui saranno specificati oltre la ragione sociale della azienda i singoli elementi di competenza della retribuzione e le ritenute che la gravano.
In tale documento dovranno inoltre essere indicati: il nome dell'operaio, la categoria di appartenenza e il periodo di paga a cui la retribuzione si riferisce.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza fra la somma pagata e quella indicata sulla busta paga, nonché sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all'atto del pagamento; gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dall'operaio entro 5 giorni, affinché l'Ufficio mano d'opera possa provvedere immediatamente alla regolarizzazione della differenza all'operaio interessato. Trascorso il periodo di 5 giorni, le differenze segnalate in ritardo saranno comprese nel periodo di paga successivo.
Storico versioni
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