CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai

Art. 31

APPRENDISTATO

In vigore dal 27 ott 1960
Possono essere assunti come apprendisti i giovani, che abbiano superato il quattordicesimo anno di età e non oltrepassato il ventesimo, allo scopo di acquisire la capacità necessaria per diventare lavoratori qualificati mediante un addestramento pratico. Ai sensi dell' della legge 19 gennaio 1955 n. 25 per la disciplina dell'apprendistato, il periodo di prova avrà la durata di un mese. Scaduto detto periodo, senza che sia intervenuta disdetta, l'anzianità di servizio dell'apprendista decorrerà dal giorno dell'assunzione. La durata dell'apprendistato viene fissata in: - anni 3 per gli uomini; - anni 1 per le donne. La retribuzione degli apprendisti resta convenuta come segue: per gli uomini: 1° semestre - 70% della paga dell'operaio qualificato di corrispondente età; 2° semestre - 75% della paga dell'operaio qualificato di corrispondente età; 3° semestre - 80% della paga dell'operaio qualificato di corrispondente età; 4° semestre - 85% della paga dell'operaio qualificato di corrispondente età; 5° semestre - 90% della paga dell'operaio qualificato di corrispondente età; 6° semestre - 95% della paga dell'operaio qualificato di corrispondente età; per le donne: 1° trimestre - 75% della paga della prima categoria operaia di eguale età; 2° trimestre - 80% della paga della prima categoria operaia di eguale età; 3° trimestre - 85% della paga della prima categoria operaia di eguale età; 4° trimestre - 90% della paga della prima categoria operaia di eguale età. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme dettate dalla legge 19 gennaio 1955 n. 25 e del relativo Regolamento.
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