CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai
Art. 27
INDUMENTI DI LAVORO
In vigore dal 27 ott 1960
L'Azienda dovrà fornire gratuitamente agli operai, oltre agli indumenti di lavoro obbligatori a norma di legge e quelli dei quali essa ne prescrive l'uso, anche tute o grembiuli o vestaglie agli operai addetti:
- alla coloritura a spruzzo di lampade, alla spolveratura di tubi fluorescenti, ai laboratori chimici, ai banchi trafilatura, al lavaggio palloncini e virole, alla smerigliatura, all'argentatura, alla carbonizzazione bulbi e valvole, alla tranciatura di metalli carburati, alla saldatura e montaggio valvole, alla vetritatura a mano, alla sala macchine centrale (compressori pompe) alla sabbiatura, alla conduttura delle caldaie, all'officina produzione gas;
- inoltre, ai tubisti addetti alla saldatura autogena ed altri addetti prevalentemente al trasporto o allo scarico di materiali o materie imbrattanti.
La ditta provvederà al cambio degli indumenti a presentazione di quelli ridotti inservibili e metterà gli operai in condizioni di poterli custodire e conservare.
Per le lavorazioni oltre quelle specificate, le quali data la loro natura comportano una particolare usura degli indumenti di lavoro, le aziende forniranno agli operai interessati gli indumenti stessi partecipando nella spesa relativa in ragione del 50%.
Storico versioni
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