CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai
Art. 22
CONGEDO MATRIMONIALE
In vigore dal 27 ott 1960
All'operaio che contrae matrimonio verrà concesso un congedo retribuito di 10 giorni (80 ore di retribuzione globale di fatto) dedotto quanto corrisposto per tale titolo dall'Istituto di Previdenza Sociale o da quanto potranno disporre eventuali accordi interconfederali.
Tale congedo non si computa nel periodo di ferie e di preavviso.
L'indennità di cui sopra a richiesta dell'interessato, sarà corrisposta in via anticipata, fermo restando per l'operaio l'obbligo di presentare alla ripresa del lavoro il documento comprovante l'avvenuto matrimonio.
Storico versioni
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