CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai
Art. 19
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E INFORTUNIO
In vigore dal 27 ott 1960
In caso di assenza per malattia, l'operaio è tenuto ad informare l'Azienda, entro 48 ore dall'inizio della malattia stessa, salvo impedimento giustificato.
L'operaio sarà pure tenuto ad inviarle, il relativo certificato medico entro 6 giorni dall'inizio della malattia.
L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia dal medico di sna fiducia.
Verilicandosi l'interruzione del servizio per malattia od infortunio, sia professionale che non professionale, all'operaio non in prova verrà conservato il posto, senza interruzione dell'anzianità, per un periodo di:
1) mesi 7 per gli aventi anzianità fino a 5 anni;
2) mesi 8 per gli aventi anzianità oltre i 5 e fino ai 10 anni;
3) mesi 10 per gli aventi anzianità oltre i 10 anni.
L'operaio posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Superato il termine della conservazione del posto, ove l'Azienda risolva il rapporto di lavoro, dovrà riconoscere all'operaio il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di normale licenziamento, comprendendovi l'indennità sostitutiva del preavviso.
In difetto di ciò, l'operaio potrà richiedere la risoluzione del rapporto di lavoro con diritto a tutte le indennità: come sopra, eccettuata l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora non si verifichi nessuno dei due casi sopraindicati, il rapporto di lavoro rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti dell'indennità di anzianità dovuta per licenziamento o dimissioni.
Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento economico di malattia ed infortunio, valgono le norme regolanti la materia.
L'assenza per malattia o infortunio nei limiti di conservazione del posto di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente articolo, non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (indennità di anzianità per licenziamento o dimissioni, ferie, gratifica natalizia, ecc.).
Agli effetti del presente articolo è considerata malattia. anche l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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