CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai
Art. 15
TRASFERIMENTI
In vigore dal 27 ott 1960
Nel caso in cui l'Azienda trasferisca l'operaio da sito stabilimento all'altro sito in diversa località, semprechè tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verrà corrisposto l'importo, previamente concordato con la Azienda, della spesa per i mezzi di trasporto per sè e familiari e per il trasloco degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre quale indennità di trasferimento, gli verrà corrisposta, se capo famiglia, una, somma pari a 210 ore d'intera retribuzione, se senza congiunti a carico una somma pari a 110 ore di intera retribuzione.
Nel caso in cui l'Azienda inetta a disposizione dell'operaio nella nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilità, dette indennità saranno ridotte alla metà.
Qualora in relazione ai trasferimento, l'operaio, per l'effetto dell'anticipata risoluzione del contratto di fito, semprechè questo sia stato denunciato all'arto della comunicazione del trasferimento stesso, o dei singoli contratti di fornitura, domestica (gas, luce, ecc.) debba corrispondere indenizzi, questi saranno a carico dell'Azienda.
L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, se licenziato, alla indennità di anzianità, al preavviso, o alla relativa indennità sostitutiva ed ai ratei maturati delle ferie e della gratifica natalizia; diversamente il trasferimento si intende revocato.
Storico versioni
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