CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai
Art. 12
INTERRUZIONI DI LAVORO E SOSPENSIONI
In vigore dal 27 ott 1960
In caso di interruzioni di lavoro sarà riservato agli operai il seguente trattamento:
1) per le ore perdute, ma passate in stabilimento a disposizione dell'azienda, sarà corrisposta la retribuzione di fatto con facoltà per l'azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori;
2) per le ore perdute, per le quali gli operai, pur non essendo stati trattenuti in stabilimento, non vennero preavvisati in termine utile in relazione alla prevedibilità dell'evento, sarà corrisposto il 75% della paga di fatto e dell'indennità di contingenza per la prima giornata di sospensione;
3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati non sarà dovuta alcuna retribuzione.
Restano ferme le norme sulla Cassa Integrazione Salari per quanto riguarda il rimborso da richiedersi dalle aziende.
In caso di sospensione dal lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuali accordi tra le Organizzazioni locali per il prolungamento di tale termine, l'operaio potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione dell'intera indennità di anzianità, al l'indennità sostitutiva del preavviso ed ai ratei maturati di ferie e gratifica natalizia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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