CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai

Art. 8

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

In vigore dal 27 ott 1960
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui all', ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per gli operai a regime normale di lavoro ed oltre le 10 ore giornaliere o le 10 settimanali per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia. È lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6. È lavoro festivo quello effettuato in giornate di riposo compensativo, di domenica o durante le festività di cui all'. Le percentuali di maggiorazione sono stabilite come segue: - lavoro straordinario diurno (feriale): prime due ore.............................................. 22% ore successive............................................. 30% - lavoro straordinario notturno (feriale)...................... 50% - lavoro a turni avvicendati: diurno..................................................... 4% notturno................................................... 15% - lavoro notturno non compreso in turni avvicendati........... 30% - lavoro in giorni festivi..................................... 50% - lavoro straordinario festivo................................. 60% - lavoro domenicale con riposo compensativo.................... 10% Le maggiorazioni in percentuale sopradette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Per quanto riguarda il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di legge. Le percentuali suddette verranno calcolare sulla paga globale di fatto in essa compresa l'indennità di contingenza, e la percentuale contrattuale di cottimo per i cottimisti. Compatibilmente con lo esigenze aziendali, saranno esonerati dal lavoro straordinario notturno e festivo gli operai che frequentano scuole serali o festive. Il trattamento retributivo degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia è il seguente: - intera retribuzione oraria contrattuale per le prime 8 ore di prestazione; - il 50% della retribuzione oraria contrattuale per ogni ora eccedente le 8 ore e fino ai limiti dell'orario normale di cui al presente articolo; - l'intera, retribuzione oraria contrattuale per ogni eventuale ora straordinaria, con la percentuale di maggiorazione relativa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1081#art-cdn-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo