CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai

Art. 4

VISITE MEDICHE

In vigore dal 27 ott 1960
Ferme restando le disposizioni di legge circa l'obbligo della visita medica preventiva e delle visite periodiliche per gli operai pur i quali sono prescritte, è in facoltà del datore di lavoro sottoporre a visita medica il personale che intende assumere.
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