CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai

Art. 3

D0CUMENTI

In vigore dal 27 ott 1960
All'atto dell'assunzione l'operaio dovrà presentare i seguenti documenti personali: a) libretto di lavoro; b) tessera e libretti di assicurazione, qualora ne sia in possesso; c) stato di famiglia (per il capo famiglia); d) carta di identità o documento equipollente. All'atto dell'assunzione l'operaio dovrà comunicare il proprio domicilio e gli eventuali successivi mutamenti.
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