CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai
Art. 3
D0CUMENTI
In vigore dal 27 ott 1960
All'atto dell'assunzione l'operaio dovrà presentare i seguenti documenti personali:
a) libretto di lavoro;
b) tessera e libretti di assicurazione, qualora ne sia in possesso;
c) stato di famiglia (per il capo famiglia);
d) carta di identità o documento equipollente.
All'atto dell'assunzione l'operaio dovrà comunicare il proprio domicilio e gli eventuali successivi mutamenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1081#art-cdn-3