CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai
Art. 6
ORARIO DI LAVORO
In vigore dal 27 ott 1960
La durata normale dell'orario di lavoro è quella fissata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalle disposizioni in vigore.
Tuttavia, per i casi in cui al sabato sia praticato un orario inferiore alle 8 ore, le ore di lavoro non prestate in detto giorno potranno essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana nella misura massima di un'ora al giorno.
L'orario normale di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, non dovrà superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali.
Per il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia che abbia alloggio nello stabilimento o nelle immediate dipendenze, valgono le norme contenute nell'accordo interconfederale 23 maggio 1946.
Dichiarazione a verbale
Conformemente al disposto dell' comma 2° della legge 26 aprile n. 653 sulla tutela delle donne e dei fanciulli, si conviene che il riposo intermedio del personale femminile e minorile potrà essere ridotto ad un'ora al giorno nei casi di prestazioni superiori alle 8 ore giornaliere e a mezz'ora nel caso di lavoro a turni con prestazione non superiore alle 8 ore giornaliere. Resta escluso il personale adibito alle lavorazioni indicate nella tabella A e B di cui al R. D. 7 agosto 1936 n. 1720.
Storico versioni
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