CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai
Art. 18
CHIAMATA O RICHIAMO ALLE ARMI
In vigore dal 27 ott 1960
Il caso di interruzione del servizio per chiamata, alle armi per adempiere agli obblighi di leva è disciplinato dal D. L. 13 settembre 1946 n. 303, a norma del quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo del servizio militare e l'operaio ha diritto alla conservazione del posto.
Detto periodo è considerato utile come anzianità di servizio presso l'Azienda ai soli effetti dell' sull'indennità di licenziamento e semprechè l'operaio non si dimetta prima dello scadere di 6 mesi dal giorno in cui ha ripreso il lavoro.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e l'operaio ha diritto oltre che alla, conservazione del posto, al trattamento previsto. dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo.
Tanto nel caso di chiamata di leva, quanto in quello di richiamo, l'operaio è tenuto a presentarsi alla Direzione dello stabilimento entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare; in difetto l'operaio può essere considerato dimissionario.
Storico versioni
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