CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai

Art. 16

TRASFERTA

In vigore dal 27 ott 1960
All'operaio in missione per esigenza di servizio, la azienda corrisponderà, oltre alla normale retribuzione di fatto: a) rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati; b) rimborso delle spese di vitto ed alloggio, nei limiti della normalità, quando la durata della missione obblighi l'operaio ad incontrare tali spese: rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l'espletamento della missione semprechè siano autorizzate e comprovate; c) una indennità di trasferta pari ai 35% della normale retribuzione giornaliera di fatto, comprensiva della contingenza. Tale indennità non sarà dovuta nel caso che l'assenza dalla sede per missione non superi le 21 ore. Quando la missione abbia una durata superiore alle 24 ore, tale indennità verrà corrisposta per tutta la durata della missione stessa. Nel caso in cui l'operaio venga inviato in missione fuori sede, per incarichi che richiedano la sua permanenza con pernottamento fuori della normale residenza per periodi superiori a un mese, la indennità di cui alla lettera d) dopo il primo mese verrà corrisposta nella misura del 25%. La indennità di cui alla lettera d) verrà, corrisposta nella misura del 25% quando la frequenza deli viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che l'operaio normalmente disimpegna (es.: autista non adibito ad altre mansioni). Qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'operaio delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, o nel corse della missione si rendesse necessario l'effettuazione di lavoro oltre il limite dell'orario normale giornaliero, che possa essere comprovato e giustificato, tale prestazione supplementare si considererà come straordinario. La indennità di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi all'operaio la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole.
Storico versioni

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