CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai
Art. 21
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
In vigore dal 27 ott 1960
Tanto l'Azienda come l'operaio, sono tenuti all'osservanza delle nomine di legge e delle disposizioni emanate dagli Organi competenti relative alla. tutela dell'igiene e alla prevenzione degli infortuni e delle malattie nel campo del lavoro.
A titolo esemplificativo i locali di lavorazione devono essere in normali condizioni di aerazione, pulizia, illuminazione, riscaldamento e assicurare conveniente spazio in relazione al numero degli operai.
L'organizzazione industriale stipulate raccomanda alle aziende di voler somministrare nel periodo estivo correttivi dissetanti, agli operai addetti a lavori che comportino temperature anormali.
Storico versioni
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