CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai

Art. 21

IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

In vigore dal 27 ott 1960
Tanto l'Azienda come l'operaio, sono tenuti all'osservanza delle nomine di legge e delle disposizioni emanate dagli Organi competenti relative alla. tutela dell'igiene e alla prevenzione degli infortuni e delle malattie nel campo del lavoro. A titolo esemplificativo i locali di lavorazione devono essere in normali condizioni di aerazione, pulizia, illuminazione, riscaldamento e assicurare conveniente spazio in relazione al numero degli operai. L'organizzazione industriale stipulate raccomanda alle aziende di voler somministrare nel periodo estivo correttivi dissetanti, agli operai addetti a lavori che comportino temperature anormali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1081#art-cdn-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo