CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai
Art. 17
E FALLIMENTO DI AZIENDA TRAPASSO, TRASFORMAZIONE, CESSAZIONE
In vigore dal 27 ott 1960
E FALLIMENTO DI AZIENDA
TRAPASSO, TRASFORMAZIONE, CESSAZIONE
Il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell'Azienda, non risolvono il rapporto di lavoro e il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, salvo che il cedente non provveda all'integrale liquidazione dell'operaio.
In caso di fallimento, seguito da licenziamento dell'operaio, o in caso di cessazione di attività dell'azienda, l'operaio avrà diritto, oltre al normale preavviso, all'indennità di licenziamento e a quant'altro gli compete in base al presente contratto.
Storico versioni
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