CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai
Art. 20
TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO
In vigore dal 27 ott 1960
Per il trattamento in caso di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950 n. 860 sulla tutela lisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni.
Ove durante l'assenza dal servizio dovuta a gravidanza e puerperio sopravvenga malattia, si applicano le norme di cUi all' del presente contratto, a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa, semprechè dette norme risultino più favorevoli per l'operaia.
Storico versioni
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