CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai

Art. 24

FERIE

In vigore dal 27 ott 1960
L'operaio che abbia una anzianità di 12 mesi presso l'azienda ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di ferie, con decorrenza dell'intera retribuzione, pari a: 12 giorni lavorativi (pari a 96 ore) per gli aventi anzianità da 1 a 7 anni compiuti; 14 giorni lavorativi (pari a 112 ore) per gli aventi anzianità oltre i 7 anni e fino ai 15 anni compiuti; 16 giorni lavorativi (pari a 128 ore) per gli aventi anzianità oltre i 15 anni e fino ai 20 anni compiuti 18 giorni lavorativi (pari a 141 ore) per gli aventi anzianità oltre i 20 anni. Per i cottimisti dovrà essere fatto riferimento al guadagno medio delle ultime due quindicine o delle ultime quattro settimane. Il periodo feriale ha normalmente carattere continuativo. Qualora il periodo di ferie inizi o termini in domenica o festività infrasettimanale, tale giorno non verrà computato agli effetti del godimento delle ferie. Le festività infrasettimanali e nazionali, cadenti nel corso delle ferie, danno luogo al relativo trattamento economico, in quanto dovuto, in base all'. Non è ammessa la rinuncia da parte dell'operaio al riposo annuale di cui ha diritto, salvo il caso che l'azienda - per giustificato impedimento dovuto ad esigenze di servizio - non sia, in grado di concederglielo; in tale evenienza l'azienda dovrà corrispondere all'operaio una indennità sostitutiva pari all'intera retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute. In caso di ferie collettive o individuali all'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere, competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità. Il periodo di preavviso non potrà essere considerato, come ferie. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, all'operaio spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questi effetti come un mese intero. Nel caso che l'operaio venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese sostenute sia per il rientro in sede, come per l'eventuale ritorno nella località dove godeva le ferie stesse. Il pagamento delle ferie dovrà essere effettuato in via anticipata a chi ne fa richiesta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1081#art-cdn-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo