CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai
Art. 29
CONSERVAZIONE DEGLI UTENSILI E DEI MATERIALI
In vigore dal 27 ott 1960
L'operaio è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere quanto è affidato alla sua custodia.
D'altra parte l'operaio deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente la Direzione dell'azienda.
L'operaio risponderà mediante trattenuta sul salario, delle perdite dei danni eventuali, che non derivino da uso o logorio, semprechè siano - dopo regolare accertamento - a lui imputabili.
L'operaio non potrà apportare modifiche agli oggetti affidatigli senza autorizzazione del suo superiore.
In caso di inosservanza, la Direzione potrà rivalersi sul salario, per i danni arrecati al materiale.
Storico versioni
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