CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai
Art. 30
FORMA DI PRESTAZIONE DI LAVORO - RETRIBUZIONE
In vigore dal 27 ott 1960
La forma di prestazione del lavoro considerata nel presente contratto è stabilita ad economia. Ove particolari caratteristiche di lavorazione lo consiglino, potrà essere effettuato il lavoro a cottimo sia individuale che collettivo, come potranno essere adottati premi di produzione secondo le necessità tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire fra le parti interessate.
Il guadagno minimo dell'operaio lavorante a cottimo non dovrà risultare inferiore all'8% oltre i minimi di paga contrattuali e per il periodo di lavoro normalmente considerato. Tale condizione si presume adempiuta quando il complesso degli operai lavoranti a cottimo nel medesimo reparto colla stessa tariffa - nei periodi sopra indicati - abbia realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al suddetto 8%.
Agli operai ammessi alla lavorazione a cottimo dovranno essere comunicate per iscritto, all'inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire ed il compenso unitario corrispondente.
Stabilite che saranno le tariffe di cottimo, una volta superato il periodo di assestamento, non potranno essere variate a meno che si verifichino modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro; in tale caso si procederà alla variazione delle tariffe di cottimo in proporzione della variazione di tempo che le modifiche stesse avranno determinato. Il periodo di assestamento di cui sopra, potrà avere la durata massima di 3 quindicine. Per i cottimi di breve durata, dovrà intendersi per periodo di assestamento quel lasso di tempo strettamente necessario perché il cottimo si normalizzi.
Nel caso in cui un operaio lavorando a cottimo non riesca a conseguire il guadagno minimo previsto, di cui al 2° comma per ragioni indipendenti dalla sua volontà, o capacità, la retribuzione gli verrà integrata fino ai raggiungimento di detto minimo di cottimo.
Quando l'operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia, nella medesima lavorazione, ha diritto alla conservazione dell'utile di cottimo, semprechè rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale.
Chiarimento a verbale
Si intende cottimo anche il premio ad incentivo comunque denominato quando in conseguenza dell'organizzazione del lavoro l'operaio è vincolalo all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1081#art-cdn-30