CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai

Art. 11

SOSPENSIONI DI LAVORO

In vigore dal 27 ott 1960
Le sospensioni di lavoro, i permessi, le assenze per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, nei limiti previsti dai rispettivi articoli, non interrompono l'anzianità di servizio agli effetti del presente contratto.
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