CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai
Art. 9
RIPOSO SETTIMANALE
In vigore dal 27 ott 1960
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni previste dalla legge in quanto siano applicabili alle aziende o agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo in altro giorno della settimana, che dovrà essere prefissato. Nel caso di spostamento della normale giornata di riposo prefissato, l'operaio non preavvertito entro il secondo giorno precedente a quello stabilito per la giornata stessa, avrà diritto alla maggiorazione per il lavoro festivo.
Storico versioni
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