CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai

Art. 5

PERIODO DI PROVA

In vigore dal 27 ott 1960
L'assunzione dell'operaio è subordinata ad un periodo di prova di 6 giorni lavorativi che potranno essere prorogati di comune accordo tra le parti, di altri 6 giorni lavorativi. Durante detto periodo è di reciproca facoltà la risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso. L'operaio che viene trattenuto al lavoro oltre il periodo di prova si intende tacitamente confermato in servizio. La paga fissata all'operaio decorre dal 1° giorno di assunzione e non può in nessun caso essere inferiore ai corrispondente minimo contrattuale della categoria alla quale è stato assegnato. L'operaio che nel corso o al termine del periodo di prova, non venga trattenuto o si dimetta, ha diritto al pagamento delle ore ti lavoro compiute In base alla paga corrispondente al minimo della categoria nella quale ha prestato la propria opera. Il lavoro nel periodo di prova, qualora sia seguito da conferma anche tacita, va computato a tutti gli effetti nella determinazione dell'anzianità. Saranno esenti dal periodo di prova gli operai che precedentemente abbiano prestato servizio presso lo stesso stabilimento o altro stabilimento della stessa Azienda con le stesse mansioni.
Storico versioni

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