CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai
Art. 8
8 / 130LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
In vigore dal 27 ott 1960
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui all', ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per gli operai a regime normale di lavoro ed oltre le 10 ore giornaliere o le 10 settimanali per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia.
È lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.
È lavoro festivo quello effettuato in giornate di riposo compensativo, di domenica o durante le festività di cui all'.
Le percentuali di maggiorazione sono stabilite come segue:
- lavoro straordinario diurno (feriale):
prime due ore.............................................. 22% ore successive............................................. 30% - lavoro straordinario notturno (feriale)...................... 50% - lavoro a turni avvicendati:
diurno..................................................... 4% notturno................................................... 15% - lavoro notturno non compreso in turni avvicendati........... 30% - lavoro in giorni festivi..................................... 50% - lavoro straordinario festivo................................. 60% - lavoro domenicale con riposo compensativo.................... 10%
Le maggiorazioni in percentuale sopradette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Per quanto riguarda il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di legge.
Le percentuali suddette verranno calcolare sulla paga globale di fatto in essa compresa l'indennità di contingenza, e la percentuale contrattuale di cottimo per i cottimisti.
Compatibilmente con lo esigenze aziendali, saranno esonerati dal lavoro straordinario notturno e festivo gli operai che frequentano scuole serali o festive.
Il trattamento retributivo degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia è il seguente:
- intera retribuzione oraria contrattuale per le prime 8 ore di prestazione;
- il 50% della retribuzione oraria contrattuale per ogni ora eccedente le 8 ore e fino ai limiti dell'orario normale di cui al presente articolo;
- l'intera, retribuzione oraria contrattuale per ogni eventuale ora straordinaria, con la percentuale di maggiorazione relativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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