Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656

Art. 46

In vigore dal 3 mar 1961
Nel caso che alle agenzie siano affidati i servizi accessori di trasporto e di recapito degli oggetti postali, il compenso previsto dall', comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sostituito con l' della legge 27 febbraio 1958, n. 120, è determinato sulla base della durata giornaliera della prestazione all'uopo occorrente, valutata con i criteri di cui all' del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 656, modificato con l' della legge n. 120 suddetta. Tale compenso è stabilito in ragione di lire quattromila mensili per ogni ora di prestazione giornaliera. Le variazioni alla aliquota predetta sono disposte con le modalità previste dal precedente . Il titolare dell'agenzia può fare eseguire il servizio accessorio sotto la propria responsabilità dal coadiutore, ovvero da altra persona idonea con il preventivo nulla osta del direttore provinciale.
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Art. 46 Approvazione del regolamento di esecuzione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, in materia di uffici locali, agenzie, ricevitorie e servizi di portalettere. — Testo vigente | Portale Normativo