Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656
Art. 50
In vigore dal 3 mar 1961
L'ammenda disciplinare si applica senza un procedimento formale.
L'ammenda stessa non è applicabile ai direttori di ufficio locale di gruppo A, B e C.
Per l'applicazione delle altre punizioni disciplinari, il procedimento s'inizia con la contestazione scritta degli addebiti.
Nella lettera di contestazione sono brevemente riassunti gli elementi di fatto sui quali sono basati gli addebiti ed è indicato l'organo al quale l'interessato potrà essere deferito.
La comunicazione delle contestazioni viene notificata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
La contestazione deve essere rinnovata quando, prima che sia finito il relativo procedimento, siano emersi nuovi addebiti a carico dell'interessato, ovvero quando si riconosca la necessità di deferirlo ad altro organo superiore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-50