Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656

Art. 52

In vigore dal 3 mar 1961
Quando i fatti comportano provvedimenti più gravi di quelli di competenza del direttore provinciale, questo rimette gli atti all'organo competente. Nello stesso modo previsto dal comma precedente procedono il direttore provinciale e le Commissioni provinciali per gli uffici locali, quando, iniziato il procedimento, ritengano, in base a nuovi elementi, o a diverso apprezzamento, applicabili sanzioni più gravi di quelle di propria competenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-52

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Art. 52 Approvazione del regolamento di esecuzione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, in materia di uffici locali, agenzie, ricevitorie e servizi di portalettere. — Testo vigente | Portale Normativo