Art. 52
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656

Art. 52

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In vigore dal 3 mar 1961
Quando i fatti comportano provvedimenti più gravi di quelli di competenza del direttore provinciale, questo rimette gli atti all'organo competente. Nello stesso modo previsto dal comma precedente procedono il direttore provinciale e le Commissioni provinciali per gli uffici locali, quando, iniziato il procedimento, ritengano, in base a nuovi elementi, o a diverso apprezzamento, applicabili sanzioni più gravi di quelle di propria competenza.
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