Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656

Art. 54

In vigore dal 3 mar 1961
L'Amministrazione quando in base alle indagini preliminari ed alle giustificazioni dell'impiegato ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, provvede all'archiviazione degli atti dandone comunicazione all'interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-54

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 54 Approvazione del regolamento di esecuzione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, in materia di uffici locali, agenzie, ricevitorie e servizi di portalettere. — Testo vigente | Portale Normativo