Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656
Art. 58
In vigore dal 3 mar 1961
Qualora nel corso del procedimento disciplinare il rapporto di impiego cessi anche per dimissioni volontarie o per collocamento a riposo a domanda, il procedimento stesso prosegue agli effetti dell'eventuale trattamento di quiescenza e previdenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-58