Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656Sez. IV

Art. 60

In vigore dal 3 mar 1961
L'assegno numerico degli ufficiali in ciascun ufficio locale è stabilito dall'Amministrazione in base alle esigenze a carattere permanente dell'ufficio stesso e in modo da assicurare il normale svolgimento dei servizi. Gli ufficiali sono tenuti a prestare la loro opera in tutte le mansioni occorrenti per il funzionamento dell'ufficio cui sono addetti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-60

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