Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656›Sez. IV
Art. 65
In vigore dal 3 mar 1961
Sono applicabili agli ufficiali le disposizioni circa la disciplina di cui alla Sezione che precede.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-65