Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656Sez. V

Art. 70

In vigore dal 3 mar 1961
La cauzione che i concessionari dei recapiti sono tenuti a prestare è stabilita nei Capitolato d'oneri in misura non inferiore a L. 100.000 e può essere aumentata durante la gestione a giudizio dell'Amministrazione in relazione alla entità dei servizi disimpegnati. La cauzione deve essere costituita mediante versamento in apposito conto vincolato dei conti correnti postali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-70

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Art. 70 Approvazione del regolamento di esecuzione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, in materia di uffici locali, agenzie, ricevitorie e servizi di portalettere. — Testo vigente | Portale Normativo