Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656Sez. VI

Art. 73

In vigore dal 3 mar 1961
I concorsi per posti di ricevitore e di portalettere sono indetti mediante decreti ministeriali. Tali decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I suddetti decreti indicheranno: a) i posti messi a concorso e la relativa retribuzione; b) i requisiti necessari per l'ammissione e per la nomina, nonché i documenti da produrre; c) il termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. I concorrenti debbono avere età non inferiore ai 21 anni e non superiore a 32 anni. È considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosce il grado di istruzione ai sensi dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi della istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297. Per concorrere a posti situati nelle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, oltre al possesso dei normali requisiti è rispettivamente richiesta la conoscenza delle lingue tedesca e francese, da accertarsi con le modalità stabilite nel bando di concorso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-73

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo