Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656›Sez. IV
Art. 66
In vigore dal 3 mar 1961
Qualora in seguito a revisione, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, un'agenzia venga classificata fra gli uffici locali, ovvero si verifichi la soppressione di un'agenzia per effetto dell'unificazione dei servizi nell'ambito di un ufficio locale, il coadiutore reggente ed il coadiutore, che da almeno due anni prestino lodevole servizio nell'agenzia trasformata o soppressa, possono rimanere provvisoriamente in servizio, con la qualifica di ufficiale provvisorio purchè, abbiano i requisiti per partecipare al prossimo concorso che sarà indetto per ufficiali e partecipino effettivamente al concorso stesso.
Se l'ufficiale provvisorio non prende parte a tale concorso, cessa subito dall'incarico; qualora, pur partecipando al concorso, non vi consegua esito favorevole, egli cessa dall'incarico subito dopo l'espletamento del concorso.
All'ufficiale provvisorio viene corrisposta una retribuzione pari allo stipendio iniziale spettante all'ufficiale dell'Albo nazionale.
Per quanto non diversamente disposto nel presente articolo, si osservano nei confronti degli ufficiali provvisori, in quanto applicabili, le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e al relativo regolamento di esecuzione e successive modifiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-66