Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656

Art. 57

In vigore dal 3 mar 1961
Qualora per il fatto addebitato all'impiegato sia iniziata azione penale il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale, e, se già iniziato, deve essere sospeso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-57

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Art. 57 Approvazione del regolamento di esecuzione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, in materia di uffici locali, agenzie, ricevitorie e servizi di portalettere. — Testo vigente | Portale Normativo