Art. 54
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656

Art. 54

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In vigore dal 3 mar 1961
L'Amministrazione quando in base alle indagini preliminari ed alle giustificazioni dell'impiegato ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, provvede all'archiviazione degli atti dandone comunicazione all'interessato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-54