Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656
Art. 54
28 / 139In vigore dal 3 mar 1961
L'Amministrazione quando in base alle indagini preliminari ed alle giustificazioni dell'impiegato ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, provvede all'archiviazione degli atti dandone comunicazione all'interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-54