Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656

Art. 51

In vigore dal 3 mar 1961
Il direttore provinciale, prima di infliggere la punizione della riduzione dello stipendio o della sospensione dalla qualifica con privazione dello stipendio, deve sentire la Commissione provinciale per gli uffici locali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-51

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Art. 51 Approvazione del regolamento di esecuzione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, in materia di uffici locali, agenzie, ricevitorie e servizi di portalettere. — Testo vigente | Portale Normativo