Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656

Art. 47

In vigore dal 3 mar 1961
Al recapito dei telegrammi ad espressi il direttore di ufficio locale, o il titolare di agenzia, provvede con prestatori d'opera autonomi da lui di volta in volta incaricati e pagati ad opera. Il rimborso della spesa per detto recapito sarà mensilmente effettuato al direttore dell'ufficio locale, ovvero al titolare dell'agenzia, in ragione del numero degli oggetti recapitati, nella misura di lire 24 per ciascuno di questi. Il compenso predetto potrà essere modificato con le modalità previste dall'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-47

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Art. 47 Approvazione del regolamento di esecuzione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, in materia di uffici locali, agenzie, ricevitorie e servizi di portalettere. — Testo vigente | Portale Normativo