Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656

Art. 45

In vigore dal 3 mar 1961
Nel termine di un mese alla fine dell'esercizio, i direttori degli uffici locali e i titolari delle agenzie devono inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, tramite le rispettive Direzioni provinciali, che provvederanno al relativo controllo, il prospetto delle operazioni previste dall', con l'indicazione del numero delle operazioni stesse e del loro importo complessivo, tanto per l'ultimo esercizio quanto per quello precedente. Il prospetto medesimo deve essere corredato di una relazione sulla attività svolta per la propaganda e lo sviluppo delle operazioni di credito e di risparmio postali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-45

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Art. 45 Approvazione del regolamento di esecuzione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, in materia di uffici locali, agenzie, ricevitorie e servizi di portalettere. — Testo vigente | Portale Normativo