Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656
Art. 45
19 / 139In vigore dal 3 mar 1961
Nel termine di un mese alla fine dell'esercizio, i direttori degli uffici locali e i titolari delle agenzie devono inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, tramite le rispettive Direzioni provinciali, che provvederanno al relativo controllo, il prospetto delle operazioni previste dall', con l'indicazione del numero delle operazioni stesse e del loro importo complessivo, tanto per l'ultimo esercizio quanto per quello precedente.
Il prospetto medesimo deve essere corredato di una relazione sulla attività svolta per la propaganda e lo sviluppo delle operazioni di credito e di risparmio postali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-45