Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656
Art. 43
In vigore dal 3 mar 1961
Il compenso speciale previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sostituito con l' della legge 27 febbraio 1958, n. 120, e le relative quote da attribuire ai singoli direttori di ufficio locale e titolari di agenzia, sono determinati per ogni esercizio in base all'entità delle seguenti voci:
1) conti correnti di nuova istituzione;
2) versamenti e pagamenti in conto corrente;
3) emissione e pagamenti di vaglia postali;
4) carte valori postali vendute, escluse quelle cedute ai rivenditori con corresponsione dell'aggio;
5) segnatasse, dedotte le bonificazioni;
6) pagamenti effettuati per conto di altre Amministrazioni;
7) marche assicurative vendute;
8) diminuzioni realizzate nelle spese di esercizio.
L'importo del compenso speciale di cui all' sopracitato, da attribuire complessivamente ai direttori di ufficio locale ed ai titolari di agenzia, non può superare il 50% della somma globale stanziata in bilancio per la concessione del compenso stesso. Il rimanente 50% di tale somma è ripartito, in parti uguali, fra tutti gli ufficiali iscritti nell'Albo nazionale, ed in servizio alla fine dell'esercizio finanziarli cui si riferisce l'erogazione del compenso.
Dalla ripartizione del compenso sono esclusi coloro che nell'anno cui si riferisce il compenso stesso abbiano riportato il giudizio complessivo inferiore a "buono".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-43