Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656
Art. 40
In vigore dal 3 mar 1961
L'Amministrazione fornisce a proprie spese gli indumenti di lavoro agli ufficiali applicati negli uffici locali ed ai portalettere dipendenti pure dagli uffici locali siti nei centri con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti e nelle località di particolare interesse turistico o climatico indicate come tali dal Ministero del turismo e dello spettacolo. Al portalettere delle rimanenti località fornisce il berretto ed il distintivo.
Circa la fornitura degli indumenti di cui al primo comma si osserveranno le modalità previste per il personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-40