Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656
Art. 44
In vigore dal 3 mar 1961
Una quota speciale del compenso di cui al precedente articolo è costituita dai particolari compensi dovuti dalla Cassa depositi e prestiti e da questa versati all'Amministrazione per l'incremento del credito conseguito dagli uffici locali e dalle agenzie, già ricevitorie postali, nelle operazioni attinenti al servizio dei libretti postali di risparmio e dei buoni postali fruttiferi.
Agli effetti previsti dal comma precedente, è tenuto conto altresì dell'attività svolta in favore dei servizi del credito e del risparmio postali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-44